n Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1997 e terminato il 28 marzo 1997, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/30) = 6,66 arrotondato a 7.

In caso di indennità o somme erogate dall’Inps o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

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